Art. 6. Collaudo degli impianti 1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTE), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un funzionano della struttura regionale competente in materia di commercio e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario. 2. Il comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi. 3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario a carico della ditta richiedente, il cui importo e' stabilito dal regolamento di cui all'Art. 2. La ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1 esegue il versamento complessivo dovuto al comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo. 4. Il collaudo e' obbligatorio anche per le seguenti modifiche: a) aggiunta di nuovi prodotti; b) aggiunta di distributori per prodotti gia' autorizzati; c) aumento del numero e della capacita' di stoccaggio dei serbatoi; d) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento. 5. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e all'UTF