Art. 6.
                       Collaudo degli impianti
    1.  Prima  di  essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di
autorizzazione  sono  collaudati,  su  richiesta degli interessati al
comune competente per territorio, da una commissione costituita da un
rappresentante   dell'ufficio   tecnico   di  finanza  (UTE),  da  un
rappresentante   del   comando   provinciale  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio, da un funzionano della struttura regionale
competente  in materia di commercio e da un funzionario comunale, che
svolge anche funzioni di segretario.
    2.  Il comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta
di  cui  al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede
entro i trenta giorni successivi.
    3.   Ai  singoli  componenti  la  commissione  spetta,  per  ogni
collaudo,   un   rimborso  spese  forfetario  a  carico  della  ditta
richiedente,  il  cui  importo  e'  stabilito  dal regolamento di cui
all'Art. 2. La ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al
comma  1  esegue il versamento complessivo dovuto al comune, il quale
provvede  alla  liquidazione  dei  relativi  compensi ai membri della
commissione  entro  trenta  giorni  dalla  data  di effettuazione del
collaudo.
    4. Il collaudo e' obbligatorio anche per le seguenti modifiche:
      a) aggiunta di nuovi prodotti;
      b) aggiunta di distributori per prodotti gia' autorizzati;
      c) aumento  del  numero  e  della  capacita'  di stoccaggio dei
serbatoi;
      d) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.
    5.  Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate
nel   rispetto   delle  norme  di  sicurezza  e  di  quelle  fiscali,
documentato  da  un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da
trasmettere  al comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e
all'UTF