Art. 7.
         Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione
    1.    Il    comune,    su   motivata   richiesta   del   titolare
dell'autorizzazione,  puo'  autorizzare la sospensione dell'attivita'
degli   impianti   per   un   periodo   non  superiore  a  sei  mesi,
eccezionalmente  prorogabile per altri sei mesi qualora non vi ostino
le  esigenze  dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore, il
comune   puo'   autorizzare   la  sospensione  per  tutta  la  durata
dell'impedimento.
    2.  Il  provvedimento che autorizza la sospensione dell'attivita'
dell'impianto  deve  contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in
esercizio   l'impianto  alla  scadenza  del  termine  di  sospensione
autorizzato.  Trascorso  inutilmente  tale termine, il comune diffida
l'interessato  a  riattivare  l'impianto  entro  il termine di trenta
giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
    3.  La  revoca  dell'autorizzazione  comporta  lo  smantellamento
immediato   dell'impianto  con  spese  a  carico  del  gia'  titolare
dell'autorizzazione.
    4.   I  lavori  per  la  realizzazione  di  nuovi  impianti,  per
trasferimenti  e  potenziamenti  sono ultimati nel termine massimo di
dodici   mesi   dalla  data  di  esecutivita'  del  provvedimento  di
autorizzazione,  salvo  proroga di ulteriori sei mesi che puo' essere
concessa  dal  comune,  su  richiesta presentata almeno un mese prima
della  data  di  scadenza  del  termine  di  ultimazione,  in caso di
comprovata  impossibilita' ad eseguire i lavori nel termine indicato.
Nei  casi  di  documentata  causa  di  forza maggiore, il comune puo'
prorogare  l'autorizzazione  per tutta la durata dell'impedimento. Il
superamento  dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi
determina  l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 12, comma 1;
in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.