Art. 7. Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione 1. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, puo' autorizzare la sospensione dell'attivita' degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore, il comune puo' autorizzare la sospensione per tutta la durata dell'impedimento. 2. Il provvedimento che autorizza la sospensione dell'attivita' dell'impianto deve contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l'impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzato. Trascorso inutilmente tale termine, il comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la revoca dell'autorizzazione. 3. La revoca dell'autorizzazione comporta lo smantellamento immediato dell'impianto con spese a carico del gia' titolare dell'autorizzazione. 4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e potenziamenti sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutivita' del provvedimento di autorizzazione, salvo proroga di ulteriori sei mesi che puo' essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilita' ad eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune puo' prorogare l'autorizzazione per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 12, comma 1; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.