Art. 8. Monitoraggio e osservatorio 1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti, allo scopo di monitorare lo stato di attuazione dell'ammodernamento della rete. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, l'UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le province, i titolari delle autorizzazioni, nonche' i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente. I comuni trasmettono, altresi', alla Regione copia degli atti amministrativi adottati. 3. La struttura di cui al comma 1 svolge, altresi', la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonche' attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche. 4. Con successivo accordo con altre Regioni interessate puo' essere costituito un osservatorio interregionale, quale organo comune per il migliore esercizio delle funzioni in materia.