Art. 8.
                     Monitoraggio e osservatorio
    1.  La  struttura  regionale  competente  in materia procede alla
costante  verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica
della  rete di distribuzione dei carburanti, allo scopo di monitorare
lo stato di attuazione dell'ammodernamento della rete.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  comuni, l'UTF, i comandi
provinciali  dei  vigili  del  fuoco, l'ANAS, le province, i titolari
delle  autorizzazioni, nonche' i gestori degli impianti, trasmettono,
su  richiesta della Regione, i dati necessari, utilizzando l'apposito
modello  predisposto  dalla  struttura regionale competente. I comuni
trasmettono,  altresi',  alla Regione copia degli atti amministrativi
adottati.
    3.  La  struttura di cui al comma 1 svolge, altresi', la funzione
di   osservatorio   permanente   per  l'analisi  e  lo  studio  delle
problematiche  strutturali  e congiunturali del settore attraverso la
raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva
in una banca dati informatizzata, nonche' attraverso la promozione di
indagini  e  ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione
periodica    destinati    agli    operatori,    alle   organizzazioni
professionali,   agli   istituti   di  ricerca  ed  alle  istituzioni
pubbliche.
    4.  Con  successivo  accordo  con  altre Regioni interessate puo'
essere costituito un osservatorio interregionale, quale organo comune
per il migliore esercizio delle funzioni in materia.