Art. 2. 1. Dopo l'Art. 2 della legge regionale n. 20/1984 e' aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. La misura delle indennita' di cui alle tabelle A e B e' adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblico dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale.».