Art. 2.
    1.  Dopo l'Art. 2 della legge regionale n. 20/1984 e' aggiunto il
seguente:
    «Art. 2-bis. La misura delle indennita' di cui alle tabelle A e B
e'  adeguata  ogni  tre  anni  sulla  base  delle  variazioni annuali
dell'indice  generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblico dall'ISTAT nella
Gazzetta Ufficiale.».