Art. 3. 1. Il primo comma dell'Art. 4 della legge regionale n. 20/1994, come modificato dalla legge regionale n. 23/1994, e' sostituito dal seguente «Agli amministratori ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'Art. 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte e' corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo cosi' come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora risiedano in comuni della Regione distanti piu' di venticinque chilometri dal comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale, e' corrisposta, per seduta, un'indennita' di missione forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali con la qualifica non dirigenziale».