Art. 3.
    1.  Il  primo comma dell'Art. 4 della legge regionale n. 20/1994,
come  modificato  dalla legge regionale n. 23/1994, e' sostituito dal
seguente   «Agli   amministratori   ed  ai  componenti  degli  organi
collegiali  di  cui  all'Art. 2 che risiedono in comuni della Regione
diversi  da  quelli  ove  ha  sede  l'ente  amministrato  o  l'organo
collegiale  di  cui  fanno  parte  e'  corrisposto per ogni seduta il
rimborso  forfettario  delle  spese di viaggio determinato sulla base
del  costo  chilometrico vigente nel tempo cosi' come riconosciuto ai
dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il
doppio  della  distanza  tra il comune di residenza ed il comune sede
dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi,
qualora   risiedano   in   comuni  della  Regione  distanti  piu'  di
venticinque  chilometri  dal  comune  sede  dell'ente  amministrato o
dell'organo  collegiale, e' corrisposta, per seduta, un'indennita' di
missione  forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali
con la qualifica non dirigenziale».