Art. 5.
    1.  Il secondo comma dell'Art. 5 della legge regionale n. 20/1984
e' sostituito dal seguente:
    «Ai  componenti  del  comitato  regionale  per il territorio che,
nell'esercizio  di  attivita' istruttorie si rechino fuori dal comune
ove   ha   sede  il  comitato,  spettano  un'indennita'  di  missione
forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio
tra  il  comune  di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo
secondo le modalita' di cui all'Art. 4».