Art. 5. 1. Il secondo comma dell'Art. 5 della legge regionale n. 20/1984 e' sostituito dal seguente: «Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attivita' istruttorie si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennita' di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalita' di cui all'Art. 4».