Art. 2. Modificazione dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. 1. All'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La commissione prevista dall'Art. 20, comma 5, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e' nominata, di volta in volta, dall'ente che realizza l'opera entro novanta giorni dalla data di inizio dei lavori».