Art. 2.
Modificazione  dell'Art.  4  del  decreto del presidente della giunta
              provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.
    1. All'Art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale
1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  La  commissione  prevista dall'Art. 20, comma 5, della legge
provinciale  3 gennaio  1983,  n.  2  e' nominata, di volta in volta,
dall'ente  che  realizza  l'opera  entro novanta giorni dalla data di
inizio dei lavori».