Art. 3. Sostituzione dell'Art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. 1. L'Art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Commissione - composizione). - 1. Nella composizione della commissione il rappresentante, dell'ente che realizza l'opera assume la presidenza della stessa e si identifica nell'assessore provinciale competente in materia di beni culturali o suo delegato per le opere realizzate dalla provincia, nel sindaco o suo delegato per le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo delegato in caso di opere realizzate da altri enti. 2. Ai fini della nomina dell'esperto in rappresentanza delle associazioni artistiche, l'ente individua tale esperto attingendo dalle terne di nominativi segnalate, su richiesta del servizio beni culturali della provincia, all'inizio di ogni legislatura da una o piu' delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione entro trenta giorni dalla richiesta del servizio beni culturali e fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di una o piu' delle associazioni degli artisti, alla designazione dell'esperto previsto dall'Art. 20, comma, 5, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 1983, provvede il dirigente del dipartimento della provincia competente in materia di beni e attivita' culturali».