Art. 3.
Sostituzione  dell'Art.  5  del  decreto  del presidente della giunta
              provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.
    1.  L'Art.  5 del decreto del presidente della giunta provinciale
1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. e' sostituito dal seguente:
    «Art.  5  (Commissione  -  composizione). - 1. Nella composizione
della  commissione  il rappresentante, dell'ente che realizza l'opera
assume  la  presidenza  della  stessa  e si identifica nell'assessore
provinciale  competente  in  materia di beni culturali o suo delegato
per  le  opere realizzate dalla provincia, nel sindaco o suo delegato
per  le opere realizzate dai comuni e nel legale rappresentante o suo
delegato in caso di opere realizzate da altri enti.
    2.  Ai  fini  della  nomina  dell'esperto in rappresentanza delle
associazioni  artistiche,  l'ente  individua  tale esperto attingendo
dalle  terne  di nominativi segnalate, su richiesta del servizio beni
culturali  della  provincia,  all'inizio di ogni legislatura da una o
piu'  delle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a
livello provinciale. Nel caso in cui non pervenga alcuna segnalazione
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta del servizio beni culturali e
fino a quando non perverranno le segnalazioni delle terne da parte di
una  o  piu'  delle  associazioni  degli  artisti,  alla designazione
dell'esperto previsto dall'Art. 20, comma, 5, lettera c), della legge
provinciale  n.  2  del  1983, provvede il dirigente del dipartimento
della provincia competente in materia di beni e attivita' culturali».