Art. 4. Sostituzione dell'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg. 1. L'Art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., e' sostituito dal seguente: «Art. 7(Norma finale di coordinamento). - 1. A decorrere dalla data di attivazione delle strutture organizzative previste dall'Art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), il riferimento al "servizio beni culturali della provincia" e al "dipartimento della provincia competente in materia di beni culturali" si intende sostituito rispettivamente con il riferimento alla "Soprintendenza per i beni architettonici" e al "dipartimento beni e attivita' culturali"».