Art. 4.
Sostituzione  dell'Art.  7  del  decreto  del presidente della giunta
              provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg.
    1.  L'Art.  7 del decreto del presidente della giunta provinciale
1° agosto 1996, n. 11-40/Leg., e' sostituito dal seguente:
    «Art.  7(Norma  finale  di coordinamento). - 1. A decorrere dalla
data  di attivazione delle strutture organizzative previste dall'Art.
2  della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni
in  materia  di  beni  culturali),  il  riferimento al "servizio beni
culturali   della  provincia"  e  al  "dipartimento  della  provincia
competente  in  materia  di  beni  culturali"  si  intende sostituito
rispettivamente  con  il  riferimento alla "Soprintendenza per i beni
architettonici" e al "dipartimento beni e attivita' culturali"».