Art. 5. Disposizione transitoria 1. Fino alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fini della nomina dell'esperto previsto dall'Art. 5, comma 2, del decreto del presidente della giunta provinciale 1° agosto 1996, n. 11-40/Leg, come sostituito dall'Art. 3 del presente decreto, l'esperto e' individuato attingendo dalle terne di nominativi gia' segnalate all'inizio della legislatura al servizio beni culturali della provincia dalle associazioni degli artisti maggiormente rappresentative a livello provinciale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI