Art. 5.
                      Disposizione transitoria
    1.  Fino  alla  scadenza  della legislatura in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  al  fini  della  nomina
dell'esperto   previsto   dall'Art.  5,  comma  2,  del  decreto  del
presidente  della  giunta  provinciale  1° agosto 1996, n. 11-40/Leg,
come  sostituito  dall'Art.  3  del  presente  decreto,  l'esperto e'
individuato  attingendo  dalle  terne  di  nominativi  gia' segnalate
all'inizio   della  legislatura  al  servizio  beni  culturali  della
provincia     dalle     associazioni    degli    artisti maggiormente
rappresentative a livello provinciale.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI