Art. 3. Requisiti delle societa' richiedenti il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di CAA 1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto dall'Art. 100 della legge provinciale le societa' costituite dalle organizzazioni, dalle associazioni e dagli enti indicati dall'Art. 100, comma 2, della legge provinciale, nella forma di societa' di capitali ed in possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita di CAA, come definiti con deliberazione della giunta provinciale n. 2282 del 20 settembre 2002 adottata ai fini di quanto previsto dal medesimo Art. 100, comma 2, della legge provinciale.