Art. 3.
Requisiti  delle societa' richiedenti il rilascio dell'autorizzazione
               allo svolgimento delle attivita' di CAA
    1. Possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' di assistenza agli agricoltori secondo quanto previsto
dall'Art.  100  della  legge provinciale le societa' costituite dalle
organizzazioni,  dalle  associazioni  e dagli enti indicati dall'Art.
100,  comma  2,  della  legge provinciale, nella forma di societa' di
capitali  ed  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  garanzia e di
funzionamento per lo svolgimento delle attivita di CAA, come definiti
con  deliberazione  della giunta provinciale n. 2282 del 20 settembre
2002 adottata ai fini di quanto previsto dal medesimo Art. 100, comma
2, della legge provinciale.