Art. 5.
 Fasi e conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione
    1.  Il  termine  per  la conclusione del procedimento di rilascio
dell'autorizzazione  e'  fissato  in  sessanta  giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di ricevimento della domanda.
    2.  Il servizio provvede, entro il termine stabilito dal comma 1,
alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di
funzionamento  in  capo,  alla societa' richiedente l'autorizzazione,
procedendo  all'istruttoria  prevista  dal  comma  3;  a  tal fine il
dirigente del servizio individua il responsabile del procedimento.
    3. L'istruttoria si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
      a) esame  e  verifica  della  corretta  e completa compilazione
della  domanda  e la presenza della documentazione prevista a corredo
della  stessa  entro  venti  giorni  dalla presentazione; qualora uno
degli  elementi o documenti prescritti ai sensi dell'Art. 4, comma 2,
risulti   incompleto   o   da   regolarizzare,  il  responsabile  del
procedimento  invia al richiedente specifica richiesta di rettifica o
di  integrazione  della documentazione, assegnando un congruo termine
per  provvedere.  La  richiesta  del  responsabile  del  procedimento
sospende  il termine previsto dal comma 1, sino alla presentazione da
parte del richiedente della documentazione richiesta;
      b) controllo  dei requisiti della societa' richiedente mediante
l'esame  della  documentazione  presentata  e  nel rispetto di quanto
stabilito dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. Nel
corso  di  tale  accertamento  il  servizio  effettua  gli  opportuni
controlli  sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio  e  di  certificazione;  il  medesimo  servizio,  prima dello
scadere  del  termine previsto per il completamento dell'istruttoria,
acquisisce  la  documentazione  antimafia  prevista  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla
societa'  richiedente,  agli amministratori e alle eventuali societa'
di servizio;
      c) accertamento   del   livello   delle   risorse  strumentali,
professionali  ed organizzative della societa' richiedente al fine di
verificare se sia tale da consentire il suo funzionamento in qualita'
di  CAA;  in  particolare  deve essere acquisita la dichiarazione del
responsabile  della  struttura  provinciale  del  sistema informativo
agricolo  provinciale  (SIAP)  attestante  che il sistema informatico
della  societa'  richiedente  e'  compatibile ed interconnesso con il
SIAP.  In  tale  fase  del  procedimento  possono  essere  effettuati
accertamenti  in loco rivolti a verificare sul piano operativo quanto
descritto  nella relazione in ordine all'organizzazione degli uffici,
del   personale   e   delle  dotazioni  informatiche  della  societa'
richiedente  e  delle eventuali societa' di servizio nonche' l'ambito
territoriale;  il risultato dell'accertamento in loco e' riportato in
un apposito verbale.
    4.  A conclusione delle fasi procedurali previste dal comma 3, il
dirigente  del  servizio,  in  base al risultato dell'istruttoria, si
pronuncia,  con  propria  determinazione,  in  ordine  alla richiesta
presentata,   disponendo   il   rilascio   o  il  diniego,  motivato,
dell'autorizzazione.