Art. 5. Fasi e conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione e' fissato in sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della domanda. 2. Il servizio provvede, entro il termine stabilito dal comma 1, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento in capo, alla societa' richiedente l'autorizzazione, procedendo all'istruttoria prevista dal comma 3; a tal fine il dirigente del servizio individua il responsabile del procedimento. 3. L'istruttoria si sviluppa attraverso le seguenti fasi: a) esame e verifica della corretta e completa compilazione della domanda e la presenza della documentazione prevista a corredo della stessa entro venti giorni dalla presentazione; qualora uno degli elementi o documenti prescritti ai sensi dell'Art. 4, comma 2, risulti incompleto o da regolarizzare, il responsabile del procedimento invia al richiedente specifica richiesta di rettifica o di integrazione della documentazione, assegnando un congruo termine per provvedere. La richiesta del responsabile del procedimento sospende il termine previsto dal comma 1, sino alla presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta; b) controllo dei requisiti della societa' richiedente mediante l'esame della documentazione presentata e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto ministeriale. Nel corso di tale accertamento il servizio effettua gli opportuni controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione; il medesimo servizio, prima dello scadere del termine previsto per il completamento dell'istruttoria, acquisisce la documentazione antimafia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla societa' richiedente, agli amministratori e alle eventuali societa' di servizio; c) accertamento del livello delle risorse strumentali, professionali ed organizzative della societa' richiedente al fine di verificare se sia tale da consentire il suo funzionamento in qualita' di CAA; in particolare deve essere acquisita la dichiarazione del responsabile della struttura provinciale del sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) attestante che il sistema informatico della societa' richiedente e' compatibile ed interconnesso con il SIAP. In tale fase del procedimento possono essere effettuati accertamenti in loco rivolti a verificare sul piano operativo quanto descritto nella relazione in ordine all'organizzazione degli uffici, del personale e delle dotazioni informatiche della societa' richiedente e delle eventuali societa' di servizio nonche' l'ambito territoriale; il risultato dell'accertamento in loco e' riportato in un apposito verbale. 4. A conclusione delle fasi procedurali previste dal comma 3, il dirigente del servizio, in base al risultato dell'istruttoria, si pronuncia, con propria determinazione, in ordine alla richiesta presentata, disponendo il rilascio o il diniego, motivato, dell'autorizzazione.