Art. 6.
          Pubblicazione e comunicazione dell'autorizzazione
    1.  Il provvedimento assunto dal dirigente del servizio, ai sensi
dell'Art.  5,  comma  4,  e' comunicato alla societa' richiedente; in
caso  di  rilascio  dell'autorizzazione, il relativo provvedimento e'
comunicato  agli  organismi pagatori, ed e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.