Art. 6. Pubblicazione e comunicazione dell'autorizzazione 1. Il provvedimento assunto dal dirigente del servizio, ai sensi dell'Art. 5, comma 4, e' comunicato alla societa' richiedente; in caso di rilascio dell'autorizzazione, il relativo provvedimento e' comunicato agli organismi pagatori, ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.