Art. 7. Attivita' di vigilanza e revoca dell'autorizzazione 1. Alla vigilanza prevista dall'Art. 100, comma 4, della legge provinciale in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento da parte dei CAA, ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza degli agricoltori, provvede il servizio. 2. La vigilanza prevista dal comma 1 e' effettuata mediante controlli, con cadenza almeno biennale, rivolti ad accertare la permanenza dei requisiti in capo ai centri o alle societa' di servizio delle quali gli stessi si avvalgono; tale accertamento e' svolto sia mediante verifiche documentali sia mediante sopralluoghi in loco. 3. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate irregolarita' tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e di funzionamento, il dirigente del servizio provvede alla contestazione formale delle irregolarita' riscontrate al legale rappresentante del CAA. Il CAA interessato deve uniformarsi alle prescrizioni impartite dal dirigente del servizio con l'atto di contestazione per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarita', entro e non oltre il termine fissato,pena la revoca dell'autorizzazione. Il provvedimento di revoca, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto sui quali si basa la decisione, e' adottato con propria determinazione dal dirigente del servizio. 5. La procedura di revoca e' altresi' avviata qualora: a) il CAA, nello svolgimento della propria attivita', commetta gravi violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale; b) il CAA non osservi le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni o dagli atti di affidamento previsti dall'Art. 100 della legge provinciale. 6. Qualora ricorrano i casi previsti dal comma 5, per la contestazione al CAA interessato e per la eventuale regolarizzazione si applica quanto previsto dal comma 3; il servizio da' inoltre immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione agli organismi pagatori. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003 Registro n. 1, foglio n. 3.