Art. 7.
         Attivita' di vigilanza e revoca dell'autorizzazione
    1.  Alla  vigilanza  prevista dall'Art. 100, comma 4, della legge
provinciale  in  ordine  al  mantenimento  dei  requisiti  minimi  di
garanzia  e  di  funzionamento  da  parte  dei CAA, ai quali e' stata
rilasciata   l'autorizzazione   allo  svolgimento  dell'attivita'  di
assistenza degli agricoltori, provvede il servizio.
    2.  La  vigilanza  prevista  dal  comma  1 e' effettuata mediante
controlli,  con  cadenza  almeno  biennale,  rivolti  ad accertare la
permanenza  dei  requisiti  in  capo  ai  centri  o  alle societa' di
servizio  delle  quali  gli stessi si avvalgono; tale accertamento e'
svolto  sia  mediante verifiche documentali sia mediante sopralluoghi
in loco.
    3.   Qualora   nel   corso   dei   controlli   siano  riscontrate
irregolarita'  tali  da  causare  la  perdita  totale  o parziale dei
requisiti  di  garanzia e di funzionamento, il dirigente del servizio
provvede  alla  contestazione formale delle irregolarita' riscontrate
al legale rappresentante del CAA. Il CAA interessato deve uniformarsi
alle  prescrizioni impartite dal dirigente del servizio con l'atto di
contestazione   per   eliminare   le   cause  che  hanno  determinato
l'irregolarita',  entro e non oltre il termine fissato,pena la revoca
dell'autorizzazione.
    Il  provvedimento  di  revoca, nel quale devono essere indicati i
presupposti  di fatto e di diritto sui quali si basa la decisione, e'
adottato con propria determinazione dal dirigente del servizio.
    5. La procedura di revoca e' altresi' avviata qualora:
      a) il  CAA, nello svolgimento della propria attivita', commetta
gravi   violazioni   delle   disposizioni  previste  dalla  normativa
comunitaria, nazionale e provinciale;
      b) il  CAA  non  osservi  le  prescrizioni e gli obblighi posti
dalle  convenzioni o dagli atti di affidamento previsti dall'Art. 100
della legge provinciale.
    6.  Qualora  ricorrano  i  casi  previsti  dal  comma  5,  per la
contestazione  al CAA interessato e per la eventuale regolarizzazione
si  applica  quanto  previsto  dal  comma  3; il servizio da' inoltre
immediata  comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione
agli organismi pagatori.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 29 luglio 2003 Registro n. 1,
foglio n. 3.