Art. 2.
                 Disposizione di prima applicazione
    1.  La  modificazione introdotta dall'Art. 1 trova applicazione a
decorrere   dalla  prima  ricostituzione  del  consiglio  provinciale
dell'istruzione  effettuata  successivamente  alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 29 luglio 2003 Registro n. 1,
foglio n. 4.