Art. 2. Disposizione di prima applicazione 1. La modificazione introdotta dall'Art. 1 trova applicazione a decorrere dalla prima ricostituzione del consiglio provinciale dell'istruzione effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2003 Registro n. 1, foglio n. 4.