Art. 3. Somme non utilizzate 1. Le somme non utilizzate, o relative ad attivita' finanziate non svolte, devono essere restituite alla Regione contestualmente alla presentazione della certificazione di cui all'Art. 2. In caso di mancato versamento delle stesse, la Regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori ai sensi dell'Art. 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002, n. 1.