Art. 3.
                        Somme non utilizzate
    1.  Le  somme  non utilizzate, o relative ad attivita' finanziate
non  svolte,  devono  essere  restituite alla Regione contestualmente
alla presentazione della certificazione di cui all'Art. 2. In caso di
mancato  versamento  delle stesse, la Regione o le province procedono
d'ufficio  al  recupero delle somme e dei relativi oneri accessori ai
sensi dell'Art. 22, comma 3 del regolamento regionale 24 aprile 2002,
n. 1.