Art. 6.
                       Competenze provinciali
    1.  La  provincia,  sulla base degli indirizzi di cui all'Art. 2,
sentita  la commissione unica provinciale di cui all'Art. 6, comma 1,
del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in raccordo con
i  servizi  sociali,  sanitari, educativi e formativi del territorio,
provvede:
      a) alla  pianificazione,  all'attuazione  e alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;
      b) all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento
lavorativo delle persone disabili;
      c) all'avviamento  lavorativo,  alla  tenuta  delle  liste,  al
rilascio  delle  autorizzazioni,  degli esoneri e delle compensazioni
territoriali;
      d) alla   stipula   delle   convenzioni  e  all'attuazione  del
collocamento  mirato,  anche avvalendosi, mediante la stipulazione di
apposite  convenzioni,  dei  servizi  di mediazione al lavoro gestiti
dagli  enti locali, dalle A.S.L. o da enti riconosciuti e accreditati
ai sensi della normativa vigente;
      e)  alla  concessione ed erogazione dei contributi a carico del
fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;
      f)  alla  autorizzazione  e  finanziamento  delle  attivita' di
riqualificazione   professionale   ed   erogazione  della  assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;
      g) alla  concessione  dei benefici di cui all'Art. 13, comma 1,
ettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche mediante convenzioni con
gli enti di previdenza obbligatoria;
      h) alla  concessione  dei benefici di cui all'Art. 13, comma 1,
lettera c), della legge n. 68/1999.
    2.  Le province presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni
anno  una  relazione  sull'attuazione  degli interventi realizzati ai
sensi della presente legge.