Art. 6. Competenze provinciali 1. La provincia, sulla base degli indirizzi di cui all'Art. 2, sentita la commissione unica provinciale di cui all'Art. 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede: a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili; b) all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento lavorativo delle persone disabili; c) all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali; d) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti dagli enti locali, dalle A.S.L. o da enti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente; e) alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili; f) alla autorizzazione e finanziamento delle attivita' di riqualificazione professionale ed erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio; g) alla concessione dei benefici di cui all'Art. 13, comma 1, ettere a) e b) della legge n. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria; h) alla concessione dei benefici di cui all'Art. 13, comma 1, lettera c), della legge n. 68/1999. 2. Le province presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.