(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 25 giugno 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 1. Dopo l'Art. 6 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Compendio unico) - 1. Il compendio unico aziendale di cui all'Art. 5-bis della legge n. 97/1994, come introdotto dall'Art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato, legge finanziaria 2002), e' costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, ricadenti nei territori delle comunita' montane della Liguria cosi' come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in comunita' montane». 2. Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell'esenzione di cui all'Art. 5-bis della legge n. 97/1994 hanno l'obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell'Art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice) o dell'Art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'Art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura). «Art. 6-ter (Superficie minima indivisibile) - 1. La superficie minima indivisibile di cui all'Art. 5-bis della legge n. 97/1994 rappresenta l'estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validita' economica. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e' consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'Art. 6-bis». 2. La giunta regionale determina i livelli minimi di validita' economica delle aziende agricole di montagna».