(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1; Visto l'Art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 e seguenti modificazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1181 di data 23 maggio 2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Le disposizioni di questo regolamento disciplinano, ai sensi dell'Art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nonche' i procedimenti connessi. 2. Ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994. n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale), non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).