(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 15 luglio 2003)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1;
    Visto l'Art. 3-bis della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6
e seguenti modificazioni;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1181 di data
23 maggio 2003;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Le  disposizioni di questo regolamento disciplinano, ai sensi
dell'Art.  3-bis  della  legge  provinciale  18 febbraio  1988,  n. 6
(Interventi  per  il settore minerario nel Trentino i procedimenti di
conferimento  di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione
di  giacimenti di sostanze minerali di prima categoria individuate ai
sensi  del  regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere
legislativo  per  disciplinare  la  ricerca  e  la coltivazione delle
miniere nel Regno), nonche' i procedimenti connessi.
    2.  Ai  sensi  degli  articoli  4 e 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 18 aprile 1994. n. 382 (Disciplina dei procedimenti
di   conferimento  dei  permessi  di  ricerca  e  di  concessioni  di
coltivazione  di  giacimenti  minerari  di  interesse  nazionale e di
interesse  locale),  non sono richiesti gli adempimenti in materia di
comunicazione   e   certificazione  antimafia  previsti  dalla  legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).