Art. 10.
                             Presupposti
    1.  Possono  formare  oggetto  di  concessione  di coltivazione i
giacimenti minerari dei quali l'amministrazione, con il provvedimento
di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilita'.
    2. La concessione mineraria puo' essere rilasciata ove la domanda
soddisfi i seguenti requisiti:
      a) l'estensione  dell'area  richiesta deve essere proporzionata
alle  esigenze  della  coltivazione  del  giacimento, in relazione ai
risultati   della   ricerca,   se  disponibili,  e  al  programma  di
coltivazione;
      b) il   programma   dei  lavori  di  coltivazione  deve  essere
proporzionato all'importanza del giacimento;
      c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica
di  personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari
idonei alla specifica tipologia di intervento;
      d) il   richiedente  deve  essere  in  grado  di  garantire  la
copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per
la realizzazione delle opere;
      e) la  durata  della concessione richiesta deve essere coerente
con il programma di coltivazione presentato.
    3.  La  domanda  puo'  essere  respinta  qualora,  nel  corso del
procedimento,  emerga  che  l'eventuale rilascio della concessione di
coltivazione  pregiudica  il  perseguimento  di  uno o piu' interessi
pubblici ritenuti prevalenti.