Art. 10. Presupposti 1. Possono formare oggetto di concessione di coltivazione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione, con il provvedimento di concessione, riconosca l'esistenza e la coltivabilita'. 2. La concessione mineraria puo' essere rilasciata ove la domanda soddisfi i seguenti requisiti: a) l'estensione dell'area richiesta deve essere proporzionata alle esigenze della coltivazione del giacimento, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, e al programma di coltivazione; b) il programma dei lavori di coltivazione deve essere proporzionato all'importanza del giacimento; c) i lavori devono essere realizzati sotto la direzione tecnica di personale qualificato, con l'impiego di attrezzature e macchinari idonei alla specifica tipologia di intervento; d) il richiedente deve essere in grado di garantire la copertura finanziaria dei costi previsti nel programma dei lavori per la realizzazione delle opere; e) la durata della concessione richiesta deve essere coerente con il programma di coltivazione presentato. 3. La domanda puo' essere respinta qualora, nel corso del procedimento, emerga che l'eventuale rilascio della concessione di coltivazione pregiudica il perseguimento di uno o piu' interessi pubblici ritenuti prevalenti.