Art. 11.
Domande  interferenti con una concessione gia' rilasciata o con altre
                         domande concorrenti
    1.  Non  puo'  essere  accolta  una  domanda  di  concessione che
presenti  interferenza  di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto
di  una  concessione  relativa  alla  medesima  sostanza; tuttavia la
medesima  domanda  puo'  essere  accolta  a  condizione  che abbia ad
oggetto  sostanze  diverse  e che i relativi lavori siano compatibili
con quelli della concessione in essere.
    2.   Nel  caso  in  cui  siano  presentate  due  o  piu'  domande
concorrenti  per l'ottenimento di una concessione di coltivazione, le
stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto:
      a) in  caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse,
le  medesime  possono  essere  accolte  entrambe  a  condizione che i
relativi  lavori  siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili
e' data preferenza alla domanda presentata per prima;
      b) in  caso  di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza,
e'  istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio
di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede
d'ufficio  all'esame  della  domanda  in  concorrenza; in tal caso il
termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione
del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. In deroga a
quanto  previsto  al  presente  comma, il ricercatore e' preferito ad
ogni  altro  richiedente purche' risulti in possesso dei requisiti di
cui all'Art. 10, comma 2, lettere c) e d).
    3. Si considerano concorrenti ai sensi del comma 2 le domande per
l'ottenimento   di   concessioni   di   coltivazione  che  presentino
interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree da concedere.