Art. 11. Domande interferenti con una concessione gia' rilasciata o con altre domande concorrenti 1. Non puo' essere accolta una domanda di concessione che presenti interferenza di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto di una concessione relativa alla medesima sostanza; tuttavia la medesima domanda puo' essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli della concessione in essere. 2. Nel caso in cui siano presentate due o piu' domande concorrenti per l'ottenimento di una concessione di coltivazione, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto: a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili e' data preferenza alla domanda presentata per prima; b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, e' istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. In deroga a quanto previsto al presente comma, il ricercatore e' preferito ad ogni altro richiedente purche' risulti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10, comma 2, lettere c) e d). 3. Si considerano concorrenti ai sensi del comma 2 le domande per l'ottenimento di concessioni di coltivazione che presentino interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree da concedere.