Art. 12.
                Presentazione ed esame della domanda
    1.  La  domanda  di  concessione  e'  presentata  alla  struttura
provinciale competente.
    2.  Entro  il  termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della  domanda,  la  struttura  provinciale  competente provvede alla
pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione, a
spese del richiedente, e a inoltrare una copia della domanda stessa a
ciascun  comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel
rispettivo  albo  per  quindici giorni consecutivi. Entro il predetto
termine  chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni presso
la  segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il
comune   entro  gli  ulteriori  dieci  giorni  invia  alla  struttura
provinciale  competente  la  copia  della  domanda  e  della relativa
documentazione  corre data del certificato di avvenuta pubblicazione,
unitamente alle osservazioni presentate.
    3.  Nel  caso in cui la struttura provinciale competente convochi
la  conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge
provinciale  30 novembre  1992,  n.  23,  la medesima conferenza deve
concludersi  entro  ottanta  giorni  dal  ricevimento  della  domanda
stessa. Nella conferenza, alla quale partecipa in ogni caso il comune
interessato  e  ogni  altro servizio provinciale ed ente sia ritenuto
opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento,
e'  esaminata  la domanda di conferimento della concessione mineraria
corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni.
    4.  La  concessione e' conferita con determinazione del dirigente
della struttura provinciale competente entro il termine di centoventi
giorni   dalla   presentazione  dell'istanza.  Qualora  la  richiesta
riguardi  lo  sfruttamento  di  acque minerali o termali il dirigente
deve  acquisire  preventivamente i pareri delle strutture provinciali
competenti in materia di acque pubbliche e di sanita'.
    5.  Il provvedimento finale di accoglimento della domanda approva
anche  lo  schema  di  contratto nel quale sono indicati gli obblighi
intercorrenti  fra l'amministrazione concedente ed il concessionario.
Il  provvedimento  puo'  imporre  al  concessionario la delimitazione
dell'area  di  concessione  sul  terreno  con  la  posa  di  cippi in
corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.
    6. Qualora il progetto relativo al conferimento della concessione
sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione
dell'impatto  ambientale  e ulteriori norme di tutela dell'ambiente),
i termini del procedimento per il conferimento della concessione sono
sospesi   fino   all'adozione   del   provvedimento   concernente  la
valutazione di impatto ambientale da parte della giunta provinciale.