Art. 12. Presentazione ed esame della domanda 1. La domanda di concessione e' presentata alla struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura provinciale competente provvede alla pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione, a spese del richiedente, e a inoltrare una copia della domanda stessa a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro il predetto termine chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione corre data del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate. 3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la medesima conferenza deve concludersi entro ottanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Nella conferenza, alla quale partecipa in ogni caso il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente sia ritenuto opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, e' esaminata la domanda di conferimento della concessione mineraria corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni. 4. La concessione e' conferita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Qualora la richiesta riguardi lo sfruttamento di acque minerali o termali il dirigente deve acquisire preventivamente i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di acque pubbliche e di sanita'. 5. Il provvedimento finale di accoglimento della domanda approva anche lo schema di contratto nel quale sono indicati gli obblighi intercorrenti fra l'amministrazione concedente ed il concessionario. Il provvedimento puo' imporre al concessionario la delimitazione dell'area di concessione sul terreno con la posa di cippi in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area. 6. Qualora il progetto relativo al conferimento della concessione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), i termini del procedimento per il conferimento della concessione sono sospesi fino all'adozione del provvedimento concernente la valutazione di impatto ambientale da parte della giunta provinciale.