Art. 13.
                             Presupposti
    1.  La  presente sezione disciplina i procedimenti di rinnovo, di
trasferimento,  di  iscrizione di ipoteche, di occupazione d'urgenza,
di dichiarazione di pubblica utilita', di rinuncia e di decadenza, di
ampliamento  o  di  riduzione  dell'area  nonche'  di sospensione dei
lavori,  connessi  a  concessioni di coltivazione gia' rilasciate. Le
relative   domande   sono   presentate   alla  struttura  provinciale
competente dal titolare della concessione mineraria.
    2.  Nel  caso  di  comanda  di  rinnovo  il richiedente deve aver
adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione.
    3. La domanda di autorizzazione preventiva al trasferimento della
concessione  deve  dimostrare  che la gestione subentrante rispetti i
requisiti  previsti  dall'Art. 10, comma 2, lettere c) e d). Il nuovo
titolare   subentra  nei  diritti  e  negli  obblighi  stabiliti  nel
provvedimento con il quale la concessione e' stata conferita.