Art. 13. Presupposti 1. La presente sezione disciplina i procedimenti di rinnovo, di trasferimento, di iscrizione di ipoteche, di occupazione d'urgenza, di dichiarazione di pubblica utilita', di rinuncia e di decadenza, di ampliamento o di riduzione dell'area nonche' di sospensione dei lavori, connessi a concessioni di coltivazione gia' rilasciate. Le relative domande sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare della concessione mineraria. 2. Nel caso di comanda di rinnovo il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione. 3. La domanda di autorizzazione preventiva al trasferimento della concessione deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'Art. 10, comma 2, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione e' stata conferita.