Art. 15.
                Presentazione ed esame della domanda
    1.  I provvedimenti inerenti la defmizione delle domande previste
dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente
della struttura provinciale competente.
    2.  Per  la  richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione
mineraria trovano applicazione, i quanto compatibili, le disposizioni
stabilite dall'Art. 12.
    3.  La  riduzione  di area, l'autorizzazione alla sospensione dei
lavori,   l'autorizzazione   al   trasferimento   della  concessione,
l'iscrizione  di  ipoteche, l'occupazione d'urgenza, la dichiarazione
di  pubblica  utilita'  sono rilasciati entro il termine di cinquanta
giorni  decorrenti dalla presentazione della domanda. La richiesta di
autorizzazione  alla  sospensione dei lavori o al trasferimento della
concessione  si  considera accolta qualora entro il termine stabilito
da questo comma, l'organo competente non abbia provveduto ad adottare
il provvedimento di diniego dandone comunicazione all'interessato.
    4.  La  rinuncia si intende accettata qualora la provincia non si
esprima  entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di
presentazione della domanda.
    5. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano i casi
previsti  dall'Art.  9  del  regio  decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o
vengano meno i presupposti previsti dall'Art. 10, comma 2, lettere c)
e  d),  e'  pronunciata,  previa  diffida  comunicata al titolare con
lettera  a.r.  nella  quale  e'  stabilito  un congruo termine per le
deduzioni,  entro  quaranta  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del
termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.