Art. 15. Presentazione ed esame della domanda 1. I provvedimenti inerenti la defmizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente. 2. Per la richiesta di rinnovo o di ampliamento di concessione mineraria trovano applicazione, i quanto compatibili, le disposizioni stabilite dall'Art. 12. 3. La riduzione di area, l'autorizzazione alla sospensione dei lavori, l'autorizzazione al trasferimento della concessione, l'iscrizione di ipoteche, l'occupazione d'urgenza, la dichiarazione di pubblica utilita' sono rilasciati entro il termine di cinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La richiesta di autorizzazione alla sospensione dei lavori o al trasferimento della concessione si considera accolta qualora entro il termine stabilito da questo comma, l'organo competente non abbia provveduto ad adottare il provvedimento di diniego dandone comunicazione all'interessato. 4. La rinuncia si intende accettata qualora la provincia non si esprima entro il termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 5. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano i casi previsti dall'Art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'Art. 10, comma 2, lettere c) e d), e' pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale e' stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro quaranta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.