Art. 3. Domande interferenti con permessi gia' rilasciati e con altre domande concorrenti 1. Non puo' essere accolta una domanda di permesso di ricerca che presenti interferenza di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto di un permesso relativo alla medesima sostanza; tuttavia la predetta domanda puo' essere accolta a condizione che abbia ad oggetto sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli del permesso gia' concesso. 2. Nel caso in cui siano presentate due o piu' domande concorrenti per l'ottenimento di un permesso di ricerca, le stesse sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto: a) in caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse, le medesime possono essere accolte entrambe a condizione che i relativi lavori siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili e' data preferenza alla domanda presentata per prima; b) in caso di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza, e' istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede d'ufficio all'esame della domanda in concorrenza; in tal caso il termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda. 3. Il rilascio di nuovi permessi di ricerca concorrenti con quelli gia' in atto e' condizionato alla mancata richiesta di proroghe di questi ultimi. 4. Si considerano concorrenti ai sensi dei commi 2 e 3 le domande per l'ottenimento di un permesso di ricerca che presentino interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree di ricerca.