Art. 3.
Domande interferenti con permessi gia' rilasciati e con altre domande
                             concorrenti
    1. Non puo' essere accolta una domanda di permesso di ricerca che
presenti  interferenza  di qualsiasi entita' con le aree gia' oggetto
di  un permesso relativo alla medesima sostanza; tuttavia la predetta
domanda  puo'  essere  accolta  a  condizione  che  abbia  ad oggetto
sostanze diverse e che i relativi lavori siano compatibili con quelli
del permesso gia' concesso.
    2.   Nel  caso  in  cui  siano  presentate  due  o  piu'  domande
concorrenti  per  l'ottenimento  di un permesso di ricerca, le stesse
sono istruite ed esaminate secondo quanto di seguito previsto:
      a) in  caso di domande che abbiano ad oggetto sostanze diverse,
le  medesime  possono  essere  accolte  entrambe  a  condizione che i
relativi  lavori  siano compatibili. Nel caso di lavori incompatibili
e' data preferenza alla domanda presentata per prima;
      b) in  caso  di domande aventi ad oggetto la medesima sostanza,
e'  istruita quella presentata per prima. Qualora l'esame istruttorio
di tale domanda si concluda con un provvedimento negativo, si procede
d'ufficio  all'esame  della  domanda  in  concorrenza; in tal caso il
termine per concludere il procedimento decorre dalla data di adozione
del provvedimento di diniego relativo alla prima domanda.
    3.  Il  rilascio  di  nuovi  permessi  di ricerca concorrenti con
quelli  gia'  in  atto  e'  condizionato  alla  mancata  richiesta di
proroghe di questi ultimi.
    4. Si considerano concorrenti ai sensi dei commi 2 e 3 le domande
per   l'ottenimento   di   un  permesso  di  ricerca  che  presentino
interferenza di qualsiasi entita' nelle rispettive aree di ricerca.