Art. 4. Presentazione ed esame della domanda 1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca e' presentata alla struttura provinciale competente in materia di cave e miniere, di seguito indicata come struttura provinciale competente. 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, la struttura provinciale competente inoltra copia della domanda con la relativa documentazione a ciascun comune territorialmente interessato per la pubblicazione nel rispettivo albo per quindici giorni consecutivi. Entro tale ultimo termine, chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni presso la segreteria del comune o alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la copia della domanda e della relativa documentazione, corredata del certificato di avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni presentate. 3. Nel caso in cui la struttura provinciale competente convochi la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), tale conferenza deve concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda. Nella predetta conferenza, alla quale partecipano comunque il comune interessato e ogni altro servizio provinciale ed ente che la struttura provinciale competente ritenga opportuno convocare in relazione alle problematiche del procedimento, e' esaminata la domanda di conferimento del permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni. 4. Il permesso e' rilasciato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.