Art. 4.
                Presentazione ed esame della domanda
    1.   La  domanda  di  conferimento  di  permesso  di  ricerca  e'
presentata alla struttura provinciale competente in materia di cave e
miniere, di seguito indicata come struttura provinciale competente.
    2.  Entro  il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento,
la  struttura  provinciale competente inoltra copia della domanda con
la   relativa   documentazione   a  ciascun  comune  territorialmente
interessato  per  la  pubblicazione  nel rispettivo albo per quindici
giorni   consecutivi.  Entro  tale  ultimo  termine,  chiunque  abbia
interesse  puo'  presentare  osservazioni  presso  la  segreteria del
comune  o  alla struttura provinciale competente. Il comune entro gli
ulteriori dieci giorni invia alla struttura provinciale competente la
copia  della  domanda  e della relativa documentazione, corredata del
certificato  di  avvenuta pubblicazione, unitamente alle osservazioni
presentate.
    3.  Nel  caso in cui la struttura provinciale competente convochi
la  conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge
provinciale    30 novembre    1992,    n.   23   (Principi   per   la
democratizzazione,  la semplificazione e la partecipazione all'azione
amministrativa   provinciale  e  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo),  tale  conferenza  deve  concludersi  entro settanta
giorni dal ricevimento della domanda. Nella predetta conferenza, alla
quale  partecipano  comunque  il  comune  interessato  e  ogni  altro
servizio  provinciale ed ente che la struttura provinciale competente
ritenga  opportuno  convocare  in  relazione  alle  problematiche del
procedimento, e' esaminata la domanda di conferimento del permesso di
ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali osservazioni.
    4.  Il  permesso  e'  rilasciato con determinazione del dirigente
della  struttura  provinciale  competente entro il termine massimo di
novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.