Art. 5.
                             Presupposti
    1.  La  presente  sezione disciplina i procedimenti relativi alla
proroga,  al trasferimento, alla decadenza, alla rinuncia al permesso
di  ricerca  mineraria, all'ampliamento o alla riduzione dell'area di
ricerca,  all'autorizzazione  all'asporto  del  materiale. Le domande
concernenti  i  predetti  procedimenti sono presentate alla struttura
provinciale   competente   dal   titolare  del  permesso  di  ricerca
mineraria.
    2.  Nel caso di proroga la domanda deve pervenire almeno sessanta
giorni  prima  della  scadenza  del provvedimento di cui si chiede la
proroga.
    3.  Qualora  relativamente  alla  stessa  area  sia  richiesto un
ampliamento di un permesso di ricerca precedentemente rilasciato e il
rilascio  di  un  nuovo  permesso di ricerca, e' data precedenza alla
richiesta di ampliamento.
    4.  La domanda di autorizzazione al trasferimento deve dimostrare
che  la  gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'Art.
2, comma 1, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e
negli  obblighi  stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso
e' stato conferito.
    5.  Le  domande  di  proroga e di ampliamento devono soddisfare i
requisiti  di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettere c), d) ed e); la
domanda  di  ampliamento  deve soddisfare altresi' i requisiti di cui
all'Art. 2, comma 1, lettera a).