Art. 5. Presupposti 1. La presente sezione disciplina i procedimenti relativi alla proroga, al trasferimento, alla decadenza, alla rinuncia al permesso di ricerca mineraria, all'ampliamento o alla riduzione dell'area di ricerca, all'autorizzazione all'asporto del materiale. Le domande concernenti i predetti procedimenti sono presentate alla struttura provinciale competente dal titolare del permesso di ricerca mineraria. 2. Nel caso di proroga la domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede la proroga. 3. Qualora relativamente alla stessa area sia richiesto un ampliamento di un permesso di ricerca precedentemente rilasciato e il rilascio di un nuovo permesso di ricerca, e' data precedenza alla richiesta di ampliamento. 4. La domanda di autorizzazione al trasferimento deve dimostrare che la gestione subentrante rispetti i requisiti previsti dall'Art. 2, comma 1, lettere c) e d). Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso e' stato conferito. 5. Le domande di proroga e di ampliamento devono soddisfare i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e); la domanda di ampliamento deve soddisfare altresi' i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a).