Art. 6.
                Presentazione ed esame delle domande
    1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste
dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente
della struttura provinciale competente, il quale puo' convocare a tal
fine  la  conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.
    2. Per l'istruttoria della domanda di ampliamento del permesso di
ricerca  trovano  applicazione  le  procedure  e  i termini stabiliti
all'Art. 4.
    3.  l  provvedimenti  di  proroga  e  di  riduzione  di area sono
rilasciati  entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data
di presentazione della domanda.
    4.     L'autorizzazione    preventiva    al    trasferimento    e
l'autorizzazione  ad  asportare  minerale  sono  rilasciati  entro il
termine  di  quaranta  giorni  dalla  presentazione della domanda. La
domanda  si  considera  accolta  qualora,  entro il predetto termine,
l'organo competente non abbia adottato il provvedimento di diniego.
    5.  La  rinuncia si intende accettata qualora l'organo competente
non  si  esprima  entro  il  termine  di  trenta giorni dalla data di
presentazione della relativa domanda.
    6.  La  decadenza  del  permesso di ricerca, qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'Art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o
vengano  meno i presupposti previsti dall'Art. 2, comma 1, lettere c)
e  d),  e'  pronunciata,  previa  diffida  comunicata al titolare con
lettera  a.r.  nella  quale  e'  stabilito  un congruo termine per le
deduzioni,  entro  tenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine
stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.