Art. 6. Presentazione ed esame delle domande 1. I provvedimenti inerenti la definizione delle domande previste dalla presente sezione sono adottati con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, il quale puo' convocare a tal fine la conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 2. Per l'istruttoria della domanda di ampliamento del permesso di ricerca trovano applicazione le procedure e i termini stabiliti all'Art. 4. 3. l provvedimenti di proroga e di riduzione di area sono rilasciati entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 4. L'autorizzazione preventiva al trasferimento e l'autorizzazione ad asportare minerale sono rilasciati entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda. La domanda si considera accolta qualora, entro il predetto termine, l'organo competente non abbia adottato il provvedimento di diniego. 5. La rinuncia si intende accettata qualora l'organo competente non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. 6. La decadenza del permesso di ricerca, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'Art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 o vengano meno i presupposti previsti dall'Art. 2, comma 1, lettere c) e d), e' pronunciata, previa diffida comunicata al titolare con lettera a.r. nella quale e' stabilito un congruo termine per le deduzioni, entro tenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine stabilito ovvero dalla presentazione delle deduzioni.