Art. 8. Durata del permesso di ricerca 1. La durata del permesso di ricerca non puo' essere superiore ad anni tre. La proroga e' consentita per il periodo necessario ad ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre. 2. Il richiedente e' tenuto al pagamento delle spese istruttorie nella misura prevista con deliberazione della giunta provinciale.