Art. 8.
                   Durata del permesso di ricerca
    1. La durata del permesso di ricerca non puo' essere superiore ad
anni  tre.  La  proroga  e'  consentita  per il periodo necessario ad
ultimare le ricerche e comunque non superiore ad anni tre.
    2.  Il richiedente e' tenuto al pagamento delle spese istruttorie
nella misura prevista con deliberazione della giunta provinciale.