Art. 9. Ricerche minerarie effettuate direttamente dalla provincia 1. Qualora la provincia intenda procedere direttamente a ricerche minerarie, con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente sono determinate la zona di esplorazione, le sostanze minerali oggetto di ricerca e la durata della ricerca. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, per il periodo di durata delle ricerche, e' sospeso il rilascio di nuovi permessi di ricerca per la medesima sostanza minerale. Sono fatti salvi fino alla loro scadenza i permessi di ricerca in atto ricadenti in tutto o in parte nella zona di esplorazione.