Art. 9.
     Ricerche minerarie effettuate direttamente dalla provincia
    1. Qualora la provincia intenda procedere direttamente a ricerche
minerarie,   con   provvedimento   del   dirigente   della  struttura
provinciale  competente  sono determinate la zona di esplorazione, le
sostanze  minerali  oggetto  di ricerca e la durata della ricerca. Il
provvedimento  e'  pubblicato  per  estratto nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    2.  Nelle aree delimitate ai sensi del comma 1, per il periodo di
durata  delle  ricerche,  e' sospeso il rilascio di nuovi permessi di
ricerca per la medesima sostanza minerale. Sono fatti salvi fino alla
loro  scadenza  i permessi di ricerca in atto ricadenti in tutto o in
parte nella zona di esplorazione.