(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
    Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001,
n. 235;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. 18 - 10004 del
21 luglio 2003;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
    Regolamento  regionale  recante:  «Norme  per la disciplina della
preparazione  e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente
all'attivita'   di   bar,   piccola   ristorazione   e   ristorazione
tradizionale».
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.   Il   presente  regolamento  si  applica  alle  attivita'  di
preparazione  e  somministrazione  alimenti  e bevande nell'ambito di
attivita'  di  ristorazione  pubblica,  soggette  alla autorizzazione
sanitaria ai sensi dell'Art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (di
modifica  del  testo  unico  relativo  alla disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
e comprese nelle tipologie previste dall'Art. 5 della legge 25 agosto
1991,  n.  287  (Aggiornamento  della  normativa  sull'insediamento e
sull'attivita'  dei  pubblici  esercizi) e dal decreto del Presidente
della   Repubblica   4 aprile   2001,  n.  235  (Regolamento  recante
semplificazione  del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  da parte di circoli
privati).