(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18 - 10004 del 21 luglio 2003; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivita' di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale». Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle attivita' di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attivita' di ristorazione pubblica, soggette alla autorizzazione sanitaria ai sensi dell'Art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (di modifica del testo unico relativo alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e comprese nelle tipologie previste dall'Art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).