Art. 3.
                          Requisiti comuni
    1.  I  requisiti  igienico-sanitari  minimi  comuni  a  tutte  le
tipologie   sono   elencati   nell'allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale del presente regolamento.
    2.  Per  tutto  quanto  non  previsto dal presente regolamento in
merito  ai  requisiti  igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia
alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n. 283/1962, al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  327/1980 ed al decreto legislativo
26 maggio 1997,  n.  155  (Attuazione  delle direttive n. 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).