Art. 3. Requisiti comuni 1. I requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutte le tipologie sono elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 283/1962, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 ed al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).