Art. 5. Attivita' di controllo e sanzioni 1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, e' esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dalle autorita' a cui sono attribuiti poteri di accertamento. 2. L'inosservanza alle disposizioni dell'Art. 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'Art. 2 della legge n. 283/1962, con contestuale richiesta al sindaco quale autorita' sanitaria competente per territorio, di ordinanza di divieto di preparazione/somministrazione alimenti non autorizzati. 3. In caso di modifica dei locali - attrezzature, in assenza della preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria competente e in relazione a quanto prescritto dall'Art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 17 della legge n. 283/1962.