Art. 5.
                  Attivita' di controllo e sanzioni
    1.  La vigilanza, ai fini del presente regolamento, e' esercitata
dal  personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dalle autorita'
a cui sono attribuiti poteri di accertamento.
    2.   L'inosservanza   alle   disposizioni  dell'Art.  6  comporta
l'applicazione  della  sanzione  prevista  dall'Art. 2 della legge n.
283/1962,  con  contestuale  richiesta  al  sindaco  quale  autorita'
sanitaria  competente  per  territorio,  di  ordinanza  di divieto di
preparazione/somministrazione alimenti non autorizzati.
    3.  In  caso  di  modifica  dei locali - attrezzature, in assenza
della  preventiva  comunicazione all'autorita' sanitaria competente e
in  relazione  a  quanto  prescritto  dall'Art.  27  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 marzo 1980, n. 327, si applicano le
disposizioni di cui all'Art. 17 della legge n. 283/1962.