Allegato A
                                                           (Art. 3)
                REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE
    Nella   definizione   dei   requisiti   minimi   non  sono  stati
esplicitamente  elencati  tutti  gli  adempimenti previsti da leggi e
regolamenti  igienico-edilizi,  di  igiene e sicurezza del lavoro, di
prevenzione  incendi,  di  sicurezza  degli  impianti,  da intendersi
preventivamente acquisiti.
    In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature
deve  consentire  di organizzare il lavoro secondo il principio della
marcia  in  avanti  a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci
fino al punto di somministrazione, evitando il piu' possibile incroci
tra  percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di
seguito  definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari
per l'esercizio delle attivita'.
    In particolare:
      la  superficie  dei  locali  deve  essere  adeguata  al tipo di
attivita', alla potenzialita' produttiva e al numero degli addetti;
      i  pavimenti  di  tutti  i  locali, ad esclusione della sala di
somministrazione   devono  essere  realizzati  in  materiale  liscio,
facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico;
      le  pareti  di  tutti  i  locali,  ad  esclusione della sala di
somministrazione  devono  essere  rivestite  di  materiale lavabile e
disinfettabile fino ad almeno due metri;
      i soffitti devono essere, privi di anfratti e facili da pulire;
      le  porte  devono  avere  superfici lisce facilmente pulibili e
disinfettabili;
      i  piani  di  lavoro  devono  essere  in  materiale  lavabile e
disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.
    Le attrezzature devono essere:
      in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;
      idonee e sufficienti in relazione all'attivita' svolta;
      installate  in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area
circostante.
      gli  utensili  e le stoviglie devono essere in materiale idoneo
per  alimenti,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  21 marzo 1973,
lavabile e disinfettabile;
      i  bidoni  per  la  raccolta rifiuti devono essere in materiale
lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura
a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneita' di altre modalita';
      la  pedana  del retrobanco deve essere di superficie facilmente
lavabile,  disinfettabile  e  tale da permettere un'agevole pulizia e
sanificazione del pavimento sottostante;
      le  finestre e le altre aperture esterne devono essere protette
con  idonei  sistemi  di  lotta  agli  insetti  (es.  reti antimosche
facilmente   rimovibili   per   la   pulizia,  lampade  moschicide  e
attrezzature similari);
      i  frigoriferi  e  i  congelatori  devono  essere  in  numero e
capacita'  adeguate  al tipo ed alla quantita' di prodotti previsti e
con proprio termometro;
      deve  essere  previsto  un  locale  deposito  per  alimenti  di
dimensioni adeguate in rapporto all'attivita' con:
        pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri;
        pavimento  in  materiale  impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile;
        rete   antimosche   alle  aperture,  accorgimenti  idonei  ad
assicurare  adeguata  areazione e protezione dall'umidita' e comunque
valori  microclimatici  tali  da  garantire la corretta conservazione
degli alimenti;
        protezione dai roditori;
        scaffalature aventi superfici lavabili.
    Deve essere disponibile un locale destinato a spogliatoio, aerato
in  modo  naturale  o  con  sistemi  meccanici, fornito di armadietto
individuale,  a  doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o
disinfettabile per ogni addetto alla manipolazione degli alimenti. E'
ammesso  posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno
del  servizio  igienico  solo  se  questo  e'  ad  uso  esclusivo del
personale.
    Tutti  i  punti  di cottura che determinano emissione di vapori o
fumi  devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e
vapori  canalizzati in canne fumarie indipendenti con sbocco a tetto,
costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa
vigente. La canna fumaria dovra' sfociare in un comignolo posizionato
ad almeno un metro sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti
nel  raggio  di  metri  dieci  e tale comunque da non interferire con
eventuali  aperture  di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso
di  nuove  autorizzazioni  dovra'  essere  valutata la sistemazione o
l'adeguamento  di  camini  preesistenti situati a quote diverse e che
possono  costituire  fonte  di  insalubrita'  o molestia. Deve essere
sempre  richiesta  la  certificazione di conformita' dell'impianto di
evacuazione  fumi  e  vapori,  rilasciata  da  un  tecnico abilitato.
Sistemi  alternativi  di  abbattimento fumi di cottura possono essere
eccezionalmente  accettati  con specifica certificazione di idoneita'
dell'impianto  e  fatto  salvo  il rispetto dei regolamenti comunali.
Negli   esercizi   esistenti   e   gia'  autorizzati,  i  sistemi  di
abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e
ventola  verso  l'esterno,  possono essere mantenuti a condizione che
non    siano    accertati    e/o   segnalati   problemi   di   ordine
igienico-sanitario.  La  valutazione degli aspetti di natura edilizia
e' di competenza comunale.
    Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi
appositi per evitare la contaminazione degli alimenti.
    La   zona   lavaggio   deve   essere  attrezzata  con  lavelli  e
lavastoviglie  in  numero  adeguato  alla potenzialita' produttiva; i
lavelli  devono  essere  facilmente  igienizzabili,  forniti di acqua
calda  e  fredda  e  dotati  di  comando  non  manuale  (es. pedale o
fotocellula);  sono  consigliabili  lavamani separati dai lavelli per
preparazione  alimenti  con  comandi  non  manuali,  sapone liquido e
asciugamani a perdere.
    Tutti  i  locali devono possedere aeroilluminazione naturale pari
almeno  a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi
artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali
e  l'idoneita'  della  soluzione  proposta  deve  essere valutata dai
servizi   competenti;  per  i  locali  ad  uso  spogliatoio,  servizi
igienici,  deposito  e'  possibile  prevedere areazione meccanica con
sistema   di   ventilazione  in  grado  di  garantire  almeno  cinque
ricambi/ora.
    Tutti  gli  esercizi  devono  possedere,  preferibilmente al loro
interno,  uno o piu' servizi igienici, separati per gli addetti e per
il  pubblico,  non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I
lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di
sapone   liquido,  asciugamani  a  perdere  o  sistema  elettrico  di
asciugatura;  i  comandi  di  erogazione dell'acqua devono essere non
azionabili  manualmente  (es.  pedale,  ginocchio  o fotocellula). E'
ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico
solo  negli  esercizi di tipologia 1 fino a sessanta posti a sedere e
in  quelli  esistenti  e  gia' autorizzati di qualsiasi tipologia. La
presente  deroga  si  applica  anche  in caso di voltura (ex Art. 27,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 327/1980, lettera a),
senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia.
    I  servizi igienici riservati al personale devono essere previsti
in  rapporto  di  1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti
superiore  a  dieci,  i  servizi  igienici devono essere distinti per
sesso.
    Il  numero  di servizi igienici riservati al pubblico deve essere
rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard:
      ristorazione/bar (tipologie 2, 3 e 4):
        fino a 60 posti a sedere: almeno una unita' igienica;
        da  61  a  150  posti  a  sedere: almeno due unita' igieniche
divise per sesso;
        oltre  150  posti  a  sedere: almeno quattro unita' igieniche
divise per sesso.
      Bar (tipologia 1):
        fino  a  60  posti a sedere: e' ammessa la possibilita' di un
solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico;
        da  61  a  150  posti  a  sedere:  almeno  un'unita' igienica
destinata esclusivamente al pubblico;
        oltre  150 posti a sedere: almeno due unita' igieniche divise
per sesso.
    Si  ricorda  inoltre  che deve essere previsto almeno un servizio
igienico  opportunamente  dimensionato e accessoriato, accessibile ai
soggetti portatori di handicap (obbligatorio per locali di superficie
maggiore  di  250  mq e per i nuovi locali); la verifica del rispetto
della   normativa   relativa  alle  barriere  architettoniche  e'  di
competenza dei comuni.
    Tutti  gli  alimenti  esposti  e  non  confezionati (pasticceria,
dolciumi, panini, tramezzini ecc., nonche' altri prodotti venduti non
confezionati),  devono  essere protetti dal contatto con il pubblico,
dalla  polvere  e  dagli  insetti,  conservati  a seconda del tipo di
alimento  in  contenitori  o  in vetrine refrigerate con termometro a
lettura  esterna,  o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione
di stuzzichini per aperitivi e' consentita per tempi di esposizione e
quantita' limitate.
    Gli  esercizi  devono essere dotati di acqua potabile proveniente
da   acquedotto   pubblico.   Qualora  siano  dotati  di  sistemi  di
approvvigionamento  autonomo,  deve essere presente un certificato di
potabilita';   la  potabilita'  deve  inoltre  essere  periodicamente
verificata,  a  cura del titolare, con la periodicita' e la tipologia
di  analisi  indicata dal SIAN (servizi igiene alimenti e nutrizione)
di riferimento.
    Il   parere   per   il   rilascio  dell'autorizzazione  sanitaria
all'attivita'  deve  essere  espresso  sulla  base  delle  specifiche
richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica
della  tipologia  di  attivita' svolta, in riferimento alle categorie
individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.