Allegato A (Art. 3) REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti. In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino al punto di somministrazione, evitando il piu' possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attivita'. In particolare: la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attivita', alla potenzialita' produttiva e al numero degli addetti; i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico; le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno due metri; i soffitti devono essere, privi di anfratti e facili da pulire; le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili; i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni. Le attrezzature devono essere: in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile; idonee e sufficienti in relazione all'attivita' svolta; installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante. gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, lavabile e disinfettabile; i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneita' di altre modalita'; la pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante; le finestre e le altre aperture esterne devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimovibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari); i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacita' adeguate al tipo ed alla quantita' di prodotti previsti e con proprio termometro; deve essere previsto un locale deposito per alimenti di dimensioni adeguate in rapporto all'attivita' con: pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri; pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; rete antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidita' e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti; protezione dai roditori; scaffalature aventi superfici lavabili. Deve essere disponibile un locale destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile per ogni addetto alla manipolazione degli alimenti. E' ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo e' ad uso esclusivo del personale. Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie indipendenti con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovra' sfociare in un comignolo posizionato ad almeno un metro sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di metri dieci e tale comunque da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovra' essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrita' o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformita' dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneita' dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e gia' autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia e' di competenza comunale. Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti. La zona lavaggio deve essere attrezzata con lavelli e lavastoviglie in numero adeguato alla potenzialita' produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere. Tutti i locali devono possedere aeroilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneita' della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito e' possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno cinque ricambi/ora. Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o piu' servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula). E' ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a sessanta posti a sedere e in quelli esistenti e gia' autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex Art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia. I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a dieci, i servizi igienici devono essere distinti per sesso. Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard: ristorazione/bar (tipologie 2, 3 e 4): fino a 60 posti a sedere: almeno una unita' igienica; da 61 a 150 posti a sedere: almeno due unita' igieniche divise per sesso; oltre 150 posti a sedere: almeno quattro unita' igieniche divise per sesso. Bar (tipologia 1): fino a 60 posti a sedere: e' ammessa la possibilita' di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico; da 61 a 150 posti a sedere: almeno un'unita' igienica destinata esclusivamente al pubblico; oltre 150 posti a sedere: almeno due unita' igieniche divise per sesso. Si ricorda inoltre che deve essere previsto almeno un servizio igienico opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap (obbligatorio per locali di superficie maggiore di 250 mq e per i nuovi locali); la verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche e' di competenza dei comuni. Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolciumi, panini, tramezzini ecc., nonche' altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi e' consentita per tempi di esposizione e quantita' limitate. Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilita'; la potabilita' deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicita' e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (servizi igiene alimenti e nutrizione) di riferimento. Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attivita' deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attivita' svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.