Art. 2. Promozione dell'associazionismo 1. La Regione sostiene l'attivita' delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalita' esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purche' in possesso di comprovati requisiti in ordine a: a) rappresentativita', da valutarsi secondo l'attivita' svolta a livello territoriale; b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalita' di svolgimento del servizio erogato; c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate dallo statuto e dal bilancio annuale; d) democrazia interna, in relazione alle modalita' di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attivita' dell'associazione; e) correttezza e trasparenza. 2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della giunta regionale; l'iscrizione nell'elenco, aggiornato annualmente, e' condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.