Art. 2.
                   Promozione dell'associazionismo
    1. La Regione sostiene l'attivita' delle associazioni senza scopo
di lucro e aventi quale finalita' esclusiva la tutela dei consumatori
e degli utenti, purche' in possesso di comprovati requisiti in ordine
a:
      a) rappresentativita',  da valutarsi secondo l'attivita' svolta
a livello territoriale;
      b) competenza  ed  esperienza  acquisite  nel tempo in rapporto
alle  materie  trattate  e alle modalita' di svolgimento del servizio
erogato;
      c) indipendenza   ed  autonomia  finanziaria,  attestate  dallo
statuto e dal bilancio annuale;
      d) democrazia   interna,   in   relazione   alle  modalita'  di
composizione  degli  organi  e  di partecipazione degli iscritti alle
attivita' dell'associazione;
      e) correttezza e trasparenza.
    2.  Le  associazioni  in possesso dei requisiti di cui al comma 1
sono  iscritte  in  apposito  elenco,  istituito  presso la direzione
competente   della   giunta   regionale;   l'iscrizione  nell'elenco,
aggiornato  annualmente,  e'  condizione  necessaria per l'accesso ai
finanziamenti  regionali  previsti per la realizzazione di iniziative
in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.