Art. 3.
                  Comitato regionale per la tutela
             dei diritti dei consumatori e degli utenti
    1.  E'  istituito il comitato regionale per la tutela dei diritti
dei  consumatori  e degli utenti, di seguito denominato comitato, che
si riunisce almeno tre volte all'anno.
    2.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del presidente della
giunta regionale ed e' composto:
      a) dall'assessore  regionale  competente  per  materia  che  lo
presiede;
      b) da   un  rappresentante  di  ciascuna  associazione  di  cui
all'Art.  2,  comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza
congiunta.
    3. E' compito del comitato:
      a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla
definizione   delle   linee   di   programmazione  regionale  e  alla
formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti
e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
      b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali
di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
      c) propone  alla giunta regionale la effettuazione di indagini,
studi  e  ricerche  finalizzate  alla  tutela  dei consumatori, degli
utenti  e  dell'ambiente e alla corretta applicazione della normativa
esistente sui temi consumeristici;
      d) indicare  aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti
a  norme  e  strumenti  regionali di tutela, in collaborazione con le
Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura e con
osservatori e istituti costituiti presso la giunta regionale;
      e) promuovere  il  coordinamento  e  la  collaborazione  tra le
associazioni;
      f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in
ambito nazionale ed europeo;
      g) esaminare  l'andamento  generale  dei  prezzi dei prodotti e
delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive;
      h) propone   azioni   coordinate   con   imprese   e   pubblica
amministrazione  per  sviluppare  e  sostenere  migliori  standard di
qualita'  nella  produzione,  distribuzione  ed  erogazione di beni e
servizi,
    4.  Ai  lavori  del  comitato  partecipano  rappresentanti  delle
direzioni   generali   della   giunta  regionale  ed  altri  soggetti
direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.
    5.   Il   comitato   puo'  essere  convocato,  su  richiesta  dei
componenti, in relazione all'esercizio dei compiti di cui al comma 3.