Art. 5. Programmi d'informazione e di educazione 1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la giunta regionale promuove la piu' ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi. 2. Per l'attivita' di formazione dei consumatori e degli utenti la giunta regionale, d'intesa con le autorita' scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria per gli studenti e il personale docente.