Art. 5.
              Programmi d'informazione e di educazione
    1.  Al  fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli
utenti,  la  giunta  regionale  promuove la piu' ampia collaborazione
degli organi di stampa e radiotelevisivi.
    2.  Per  l'attivita' di formazione dei consumatori e degli utenti
la   giunta   regionale,   d'intesa  con  le  autorita'  scolastiche,
predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria
per gli studenti e il personale docente.