Art. 6. Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali 1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il comitato puo' avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessita', analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.