Art. 6.
              Collaborazione con le strutture regionali
                    e le aziende sanitarie locali
    1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la
sicurezza  dell'ambiente  che lo circonda, il comitato puo' avvalersi
della   collaborazione   delle  strutture  regionali  competenti  per
materia,  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime,
in   caso  di  necessita',  analisi  di  laboratorio  e  accertamenti
attinenti alle materie oggetto della presente legge.