Art. 7. Norme finali e abrogazioni 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con uno o piu' regolamenti a stabilire le modalita' attuative della stessa ed in particolare a disciplinare: a) i requisiti richiesti e le modalita' d'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 2, comma 2; b) le modalita' di funzionamento, organizzazione e attivazione del comitato. 2. Dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti); b) il comma 17 dell'Art. 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).