Art. 7.
                     Norme finali e abrogazioni
    1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge   la   giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  provvede  con  uno  o  piu'  regolamenti  a stabilire le
modalita' attuative della stessa ed in particolare a disciplinare:
      a) i   requisiti   richiesti   e   le   modalita'  d'iscrizione
nell'elenco di cui all'Art. 2, comma 2;
      b) le  modalita' di funzionamento, organizzazione e attivazione
del comitato.
    2.  Dall'entrata  in  vigore  delle norme regolamentari di cui al
comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) la  legge  regionale  14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziative in
materia di difesa dei consumatori ed utenti);
      b) il  comma  17  dell'Art.  11 della legge regionale 22 luglio
2002,   n.   15   (legge  di  semplificazione  2001.  Semplificazione
legislativa  mediante  abrogazione  di leggi regionali, interventi di
semplificazione amministrativa e delegificazione).