Art. 8. Norma finanziaria 1. Alle spese per la promozione dell'associazionismo di cui all'Art. 2, per gli interventi regionali di cui all'Art. 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all'Art. 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all'Art. 5 si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.3.10.9.2.332 «Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003. 2. Alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'Art. 3 si provvede con le somme stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi. 3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvedera' con successivo provvedimento di legge. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 3 giugno 2003 FORMIGONI Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/801 del 27 maggio 2003