Art. 8.
                          Norma finanziaria
    1.  Alle  spese  per  la  promozione  dell'associazionismo di cui
all'Art.  2, per gli interventi regionali di cui all'Art. 4, commi 1,
2  e  3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all'Art.
4,  comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui
all'Art.  5 si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.3.10.9.2.332
«Sviluppo  a rete dei servizi distributivi e commerciali» dello stato
di  previsione  delle  spese del bilancio per l'esercizio finanziario
2003.
    2. Alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'Art. 3
si  provvede  con  le  somme  stanziate  all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese
postali,   telefoniche   e  altre  spese  generali»  dello  stato  di
previsione  delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003
e successivi.
    3.  All'autorizzazione  delle altre spese previste dalla presente
legge si provvedera' con successivo provvedimento di legge.
    La   presente   legge  regionale  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Lombardia.
      Milano, 3 giugno 2003
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione  del consiglio regionale n. VII/801 del
27 maggio 2003