Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Art. 7, comma 66 della legge regionale n. 1/2003. Art. 1. Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai Congafi 1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (direzione) provvede ad assegnare annualmente ai consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali operanti nel Friuli-Venezia Giulia (Congafi), di cui alla legge regionale n. 32/1973, finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'Art. 2, nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente regolamento. Art. 2. Attivita' finanziabili 1. Sono finanziabili i programmi concernenti: a) le attivita' di assistenza gratuita alle imprese per le agevolazioni di cui all'Art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (prestito partecipativo) e per gli altri strumenti di finanziamento o di agevolazione; b) le attivita' di cui all'Art. 7, commi 69 e seguenti della legge regionale n. 4/2001 (prestito partecipativo); c) la realizzazione di indagini, studi, ricerche, seminari e convegni su tutto il territorio regionale, riguardanti la materia del credito agevolato. Art. 3. Modalita', criteri e assegnazione dei finanziamenti e dei contributi 1. Per i programmi concernenti le attivita' di cui all'Art. 2, lettere a) e b) del comma 1, sono assegnati finanziamenti sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi. 2. Per i programmi concernenti le attivita' di cui all'Art. 2, lettera c) del comma 1, sono concessi contributi, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa presentati entro il mese di marzo dai Congafi. 3. La giunta regionale entro il mese di aprile approva i programmi presentati. 4. Puo' essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%. 5. I Congafi sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilita' separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazionie alla promozione. 6. I Congafi, entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati. 7. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 6, la direzione provvede all'erogazione del saldo del finanziamento o del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Art. 4. Norma transitoria 1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'Art. 3, commi 1, 2 e 3 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre 2003. 2. Le domande gia' presentate ai sensi del comma 25 dell'Art. 12 della legge regionale n. 25/1999 sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il presidente: ILLY