(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 3 settembre 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
    Vista  la  legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, in materia di
deflusso  minimo vitale delle derivazioni d'acqua, come modificata ed
integrata  dall'art.  26,  comma  1, della legge regionale 29 ottobre
2002, n. 28;
    Considerato che:
      il  comma  4  dell'Art.  1 della legge regionale n. 28/2001, in
attesa  delle  determinazioni  dell'Autorita'  di  bacino competente,
definisce transitoriamente il deflusso minimo vitale in misura pari a
un  contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato
di bacino sotteso;
      l'art.   1-bis   della   stessa  legge  regionale  n.  28/2001,
introdotto  dall'Art.  26, comma 1, della legge regionale n. 28/2002,
prevede  che  la giunta regionale emani, entro il termine ordinatorio
del  31 marzo 2003, un regolamento al fine di disciplinare specifiche
portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i
quali vi siano particolari esigenze di portata;
      Atteso che al fine dell'emanazione di detto regolamento in modo
organico, atto a disciplinare compiutamente la materia, e' necessario
tenere  conto,  in  raccordo  con  l'evoluzione  normativa  in  atto,
degliindirizzi  per  la  redazione  del  piano  di tutela delle acque
recentemente  individuati  dall'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento,  Livenza,  Piave e Brenta - Bacchiglione, ed e' altresi'
necessario  un  quadro completo ed aggiornato, attualmente non ancora
disponibile,  di  tutte  le  utilizzazioni  in  atto su tutti i corpi
idrici  del territorio regionale, come previsto dall'Art. 1, comma 2,
della  legge  regionale  n.  28/2001,  per  cui  non  sono al momento
possibili  valutazioni puntuali sulle particolari esigenze di portata
delle utilizzazioni in rapporto ai corpi idrici;
    Ravvisata  la  necessita',  nei  casi  di  situazioni  di deficit
idrico,   con   riferimento   ai   corpi  idrici  di  competenza,  di
disciplinare  con  Regolamento,  ai sensi del citato art. 1-bis della
legge   regionale   n.  28/2001,  le  derivazioni  per  gli  utilizzi
idropotabile ed irriguo;
    Ritenuto  di procedere all'adozione di detto Regolamento anche ad
avvenuta  scadenza  del  precitato  termine del 31 marzo 2003, avendo
esso carattere ordinatorio;
    Attesa inoltre la necessita' che detto regolamento venga adottato
con  urgenza  al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico
attualmente  in  atto,  in  modo tale da disciplinare gli utilizzi di
tipo idropotabile ed irriguo e contemperare l'uso condivisibile delle
risorse  disponibili  nel  rispetto  degli  usi  plurimi delle acque,
prevedendo  da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure
in  misura  ridotta,  limitatamente  al  periodo  del deficit idrico,
dall'altro   lato   tendendo   ad   evitare   pesanti   ripercussioni
territoriali  di  carattere  sociale  e  di  ordine  econominco in un
settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura;
    Ritenuto  che  la deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4,
della  legge  regionale  n.  28/2001,  per  le  utilizzazioni di tipo
irriguo,  in  considerazione dei cospicui fabbisogni idrici richiesti
dalle  colture  agricole,  debba limitarsi ai tratti di corsi d'acqua
ricettori  di apporti idrici di bacini imbriferi di ampia estensione,
e  tali  quindi  da  assicurare  maggiori  probabilita'  di  afflussi
meteorici in rapporto alla formazione dei deflussi;
    Considerato che allo stato dei dati finora acquisiti, i tratti di
corsi  d'acqua  aventi  le suddette caratteristiche ed interessati da
importanti derivazioni irrigue sono i seguenti:
      fiume Tagliamento;
      torrente Torre;
      fiume Isonzo;
      torrente Meduna;
      torrente Cellina;
    Ritenuto  inoltre  che  la  deroga  al  suddetto  parametro debba
comunque  riguardare  le  sorgenti  ed i corsi d'acqua che alimentano
acquedotti per l'approvvigionamento idropotabile dei centri urbani;
    Visto  il testo di Regolamento per la disciplina delle portate di
rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo, in deroga al
parametro  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  della legge regionale 27
novembre  2001,  n.  28, da applicare in situazioni di deficit idrico
predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2195 del
18 luglio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento per la disciplina delle portate di
rilascio  relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al
parametro  di  cui  all'Art.  1,  comma  4,  della legge regionale 27
novembre  2001, n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il  giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 7 agosto 2003
                                ILLY