(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 3 settembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; Vista la legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, come modificata ed integrata dall'art. 26, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28; Considerato che: il comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale n. 28/2001, in attesa delle determinazioni dell'Autorita' di bacino competente, definisce transitoriamente il deflusso minimo vitale in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso; l'art. 1-bis della stessa legge regionale n. 28/2001, introdotto dall'Art. 26, comma 1, della legge regionale n. 28/2002, prevede che la giunta regionale emani, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2003, un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portata; Atteso che al fine dell'emanazione di detto regolamento in modo organico, atto a disciplinare compiutamente la materia, e' necessario tenere conto, in raccordo con l'evoluzione normativa in atto, degliindirizzi per la redazione del piano di tutela delle acque recentemente individuati dall'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta - Bacchiglione, ed e' altresi' necessario un quadro completo ed aggiornato, attualmente non ancora disponibile, di tutte le utilizzazioni in atto su tutti i corpi idrici del territorio regionale, come previsto dall'Art. 1, comma 2, della legge regionale n. 28/2001, per cui non sono al momento possibili valutazioni puntuali sulle particolari esigenze di portata delle utilizzazioni in rapporto ai corpi idrici; Ravvisata la necessita', nei casi di situazioni di deficit idrico, con riferimento ai corpi idrici di competenza, di disciplinare con Regolamento, ai sensi del citato art. 1-bis della legge regionale n. 28/2001, le derivazioni per gli utilizzi idropotabile ed irriguo; Ritenuto di procedere all'adozione di detto Regolamento anche ad avvenuta scadenza del precitato termine del 31 marzo 2003, avendo esso carattere ordinatorio; Attesa inoltre la necessita' che detto regolamento venga adottato con urgenza al fine di fronteggiare la situazione di deficit idrico attualmente in atto, in modo tale da disciplinare gli utilizzi di tipo idropotabile ed irriguo e contemperare l'uso condivisibile delle risorse disponibili nel rispetto degli usi plurimi delle acque, prevedendo da un lato il mantenimento di acqua negli alvei, sia pure in misura ridotta, limitatamente al periodo del deficit idrico, dall'altro lato tendendo ad evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine econominco in un settore particolarmente vulnerabile ed a rischio come l'agricoltura; Ritenuto che la deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 28/2001, per le utilizzazioni di tipo irriguo, in considerazione dei cospicui fabbisogni idrici richiesti dalle colture agricole, debba limitarsi ai tratti di corsi d'acqua ricettori di apporti idrici di bacini imbriferi di ampia estensione, e tali quindi da assicurare maggiori probabilita' di afflussi meteorici in rapporto alla formazione dei deflussi; Considerato che allo stato dei dati finora acquisiti, i tratti di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche ed interessati da importanti derivazioni irrigue sono i seguenti: fiume Tagliamento; torrente Torre; fiume Isonzo; torrente Meduna; torrente Cellina; Ritenuto inoltre che la deroga al suddetto parametro debba comunque riguardare le sorgenti ed i corsi d'acqua che alimentano acquedotti per l'approvvigionamento idropotabile dei centri urbani; Visto il testo di Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo, in deroga al parametro di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2195 del 18 luglio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'Art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 agosto 2003 ILLY