Art. 11.
         Incarichi di responsabilita' di direzione generale
    1.  I direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico
della Regione.
    2. Il direttore generale della presidenza e' nominato con decreto
del  Presidente  della giunta regionale; gli altri direttori generali
sono nominati con deliberazione della giunta regionale.
    3.  L'incarico  di direttore generale e' attribuito con contratto
di   diritto   privato,  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni,
rinnovabile, fermo restando quanto previsto al comma 11. Il contratto
individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
    4.  L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusivita'
ed  e'  a  tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore
generale, onnicomprensivo, e' determinato dalla giunta regionale, con
riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza
pubblica  ed  ai  valori  medi  di  mercato  per  figure dirigenziali
equivalenti.
    5.  Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, puo'
essere  scelto  tra  i  dirigenti  regionali  in  possesso  di laurea
conseguita   in   corso  di  durata  almeno  quadriennale,  o  laurea
specialistica,  che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianita'
nella  qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto di cui
al  comma  3 comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il
servizio  prestato in forza del contratto e' utile ad ogni effetto ai
fini  dei  trattamenti  di  quiescenza  e di previdenza, nel rispetto
della  normativa  vigente  in  materia previdenziale, nonche' ai fini
dell'anzianita'  di  servizio.  Alla  cessazione del contratto, salva
l'ipotesi   di  licenziamento  per  giusta  causa,  il  dirigente  e'
riassunto  automaticamente  nella posizione giuridica ed economica in
godimento  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  stesso,  con
conservazione  dell'anzianita'  complessivamente maturata ai fini del
trattamento  giuridico,  economico, di quiescenza e di previdenza. Il
posto  nella  dotazione  organica  ricoperto  dal  dirigente nominato
direttore   generale   rimane   indisponibile  per  tutta  la  durata
dell'incarico.
    6.  Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, puo'
altresi'  essere  scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di
professionalita'  adeguata  alle funzioni da svolgere, in possesso di
laurea  conseguita  in  corso di durata almeno quadriennale, o laurea
specialistica  e  con  esperienza  almeno  quinquennale in qualifiche
dirigenziali  di  enti  o  aziende pubbliche o private, o che abbiano
conseguito  una particolare specializzazione professionale, culturale
e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro.
    7.  Il  direttore generale dell'avvocatura puo' essere scelto fra
soggetti  interni  o  esterni alla Regione che abbiano esercitato per
almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio
presso le giurisdizioni superiori.
    8.  Per  i soggetti di cui ai commi 6 e 7 provenienti dal settore
pubblico,  l'incarico e' conferito previo collocamento in aspettativa
o   fuori   ruolo,   secondo  l'ordinamento  dell'amministrazione  di
provenienza.
    9.  In  relazione  alla  cura  degli  interessi della Regione, il
direttore  generale puo' essere destinatario di nomine o designazioni
regionali;  in  tal  caso,  gli  eventuali emolumenti derivanti dalla
nomina  o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati
alla Regione.
    10.  Il  direttore  generale della presidenza cessa dall'incarico
decorsi  sessanta  giorni  dalla  elezione del nuovo presidente della
giunta  regionale; gli altri direttori generali cessano dall'incarico
decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della giunta.
    11.  In  caso  di  cessazione  anticipata dall'incarico di cui al
comma 3, la giunta regionale, o il presidente della giunta per quanto
riguarda  il  direttore generale della presidenza, possono attribuire
l'incarico  stesso  ad un dirigente del ruolo unico regionale, per un
periodo  non  superiore  a  novanta  giorni.  Al dirigente incaricato
compete,  oltre  al trattamento economico in godimento, la differenza
fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.