Art. 11. Incarichi di responsabilita' di direzione generale 1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico della Regione. 2. Il direttore generale della presidenza e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale; gli altri direttori generali sono nominati con deliberazione della giunta regionale. 3. L'incarico di direttore generale e' attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto al comma 11. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusivita' ed e' a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, e' determinato dalla giunta regionale, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 5. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, puo' essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 3 comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonche' ai fini dell'anzianita' di servizio. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 6. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 7, puo' altresi' essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea conseguita in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica e con esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro. 7. Il direttore generale dell'avvocatura puo' essere scelto fra soggetti interni o esterni alla Regione che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 8. Per i soggetti di cui ai commi 6 e 7 provenienti dal settore pubblico, l'incarico e' conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. 9. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il direttore generale puo' essere destinatario di nomine o designazioni regionali; in tal caso, gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione. 10. Il direttore generale della presidenza cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo presidente della giunta regionale; gli altri direttori generali cessano dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della giunta. 11. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di cui al comma 3, la giunta regionale, o il presidente della giunta per quanto riguarda il direttore generale della presidenza, possono attribuire l'incarico stesso ad un dirigente del ruolo unico regionale, per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.