Art. 14. Dirigenti a contratto 1. Gli incarichi previsti dall'Art. 9 e dall'Art. 12, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione, con contratto di diritto privato. Alla copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale del consiglio regionale provvede il direttore generale competente in materia di personale in conformita' alla richiesta del segretario generale del consiglio regionale di cui all'Art. 24. 2. I dirigenti a contratto vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra soggetti in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale, o laurea specialistica, che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in posizioni dirigenziali o nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private. 3. Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a cinque anni ed e' rinnovabile. 4. L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.