Art. 14.
                        Dirigenti a contratto
    1.  Gli incarichi previsti dall'Art. 9 e dall'Art. 12, al fine di
sopperire  ad  individuate  esigenze  della  struttura  operativa,  e
limitatamente  ad un numero di posti non superiore al dieci per cento
della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere
conferiti  dal direttore generale competente in materia di personale,
su  proposta  del direttore generale della struttura di assegnazione,
con  contratto  di  diritto  privato.  Alla copertura dei posti della
dotazione   organica   della  qualifica  dirigenziale  del  consiglio
regionale  provvede  il  direttore  generale competente in materia di
personale  in  conformita' alla richiesta del segretario generale del
consiglio regionale di cui all'Art. 24.
    2.  I  dirigenti  a  contratto  vengono  scelti in relazione alle
funzioni  da  svolgere  tra soggetti in possesso di diploma di laurea
conseguito   in   corso  di  durata  almeno  quadriennale,  o  laurea
specialistica,     che    abbiano    conseguito    una    particolare
specializzazione  professionale,  culturale e scientifica, desumibile
da   concrete  esperienze  di  lavoro  maturate  anche  in  posizioni
dirigenziali  o  nella  qualifica  immediatamente  inferiore a quella
dirigenziale  in  enti  pubblici, o in analoghe posizioni presso enti
pubblici economici o aziende private.
    3. Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore
a cinque anni ed e' rinnovabile.
    4. L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti
provenienti dal settore pubblico previo collocamento in aspettativa o
fuori    ruolo,   secondo   l'ordinamento   dell'amministrazione   di
provenienza.