Art. 16.
                     Soggetti della valutazione
    1.  La  valutazione  dei  direttori  generali e' effettuata dalla
giunta regionale.
    2.  La  valutazione  dei responsabili di area di coordinamento e'
effettuata  dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il
responsabile  di  area  di coordinamento garantisca l'integrazione di
funzioni  trasversali  la valutazione e' effettuata sentiti gli altri
direttori generali.
    3.  La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di
cui  all'art.  9  che  riferiscono  a  un'area  di  coordinamento  e'
effettuata  dal  direttore  generale,  su  proposta  del responsabile
dell'area di coordinamento stessa.
    4.  La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di
cui  all'art. 9 che riferiscono direttamente al direttore generale e'
effettuata dal direttore generale medesimo.
    5. La valutazione dei dirigenti di cui all'Art. 9 che riferiscono
ad  un  settore  di  diretto  riferimento  al  direttore  generale e'
effettuata da quest'ultimo, su proposta del responsabile di settore.