Art. 16. Soggetti della valutazione 1. La valutazione dei direttori generali e' effettuata dalla giunta regionale. 2. La valutazione dei responsabili di area di coordinamento e' effettuata dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il responsabile di area di coordinamento garantisca l'integrazione di funzioni trasversali la valutazione e' effettuata sentiti gli altri direttori generali. 3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 9 che riferiscono a un'area di coordinamento e' effettuata dal direttore generale, su proposta del responsabile dell'area di coordinamento stessa. 4. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 9 che riferiscono direttamente al direttore generale e' effettuata dal direttore generale medesimo. 5. La valutazione dei dirigenti di cui all'Art. 9 che riferiscono ad un settore di diretto riferimento al direttore generale e' effettuata da quest'ultimo, su proposta del responsabile di settore.