Art. 18. Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti regionali 1. Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei dirigenti regionali sono definiti con deliberazione della giunta regionale. 2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, l'inosservanza delle direttive generali impartite dall'organo politico, o l'inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale e dal responsabile di area di coordinamento possono comportare per il dirigente l'impossibilita' di rinnovo di un incarico dirigenziale dello stesso livello ai sensi dell'Art. 4, comma 4, o la revoca dall'incarico, a seconda della gravita' del caso. Nei casi di particolare gravita' il rapporto di lavoro puo' essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformita' alle previsioni del contratto collettivo. 3. I provvedimenti di cui al comma.2 sono adottati dal direttore generale di riferimento. La proposta di provvedimento e' comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni. 4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'Art. 19. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. 5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta, e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.