Art. 18.
   Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti regionali
    1. Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei
dirigenti  regionali  sono  definiti  con  deliberazione della giunta
regionale.
    2.  Il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi, l'inosservanza
delle   direttive   generali   impartite   dall'organo   politico,  o
l'inosservanza delle direttive impartite dal direttore generale e dal
responsabile  di  area  di  coordinamento  possono  comportare per il
dirigente  l'impossibilita'  di  rinnovo  di un incarico dirigenziale
dello  stesso  livello  ai  sensi  dell'Art.  4, comma 4, o la revoca
dall'incarico,  a  seconda  della  gravita'  del  caso.  Nei  casi di
particolare  gravita'  il  rapporto  di  lavoro  puo' essere risolto,
secondo  le  disposizioni  del  codice  civile  e in conformita' alle
previsioni del contratto collettivo.
    3.  I provvedimenti di cui al comma.2 sono adottati dal direttore
generale  di  riferimento. La proposta di provvedimento e' comunicata
al  dirigente  interessato,  che  ha diritto di presentare le proprie
controdeduzioni entro trenta giorni.
    4.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  2  sono adottati previo
conforme   parere  del  comitato  dei  garanti,  istituito  ai  sensi
dell'Art.  19.  Il  parere  viene  reso  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
    5.  Il  termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto una sola
volta  per  richiesta  di  chiarimenti, che devono essere forniti dal
direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta,
e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.