Art. 21.
             Programmazione del fabbisogno di personale
    1.  Il  direttore  generale  competente  in  materia di personale
provvede  alla  determinazione  del  fabbisogno annuale di personale,
tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno, approvata
dal CTP sulla base degli indirizzi espressi dalla giunta regionale.