Art. 26.
      Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000
    1. I commi 5 e 6 dell'Art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000
sono sostituiti dai seguenti:
    «5.  La  giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
regionale   determinano,   d'intesa,  il  trattamento  economico  dei
responsabili  delle  strutture  speciali  di  supporto agli organi di
direzione politica.
    6.  Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante
ai   dirigenti   responsabili   di   area  di  coordinamento,  per  i
responsabili  degli  uffici  di gabinetto del presidente della giunta
regionale  e  del  presidente  del  consiglio  regionale, ed a quello
spettante  ai  dirigenti  responsabili  di settore per i responsabili
degli  uffici di segreteria di ciascun componente la giunta regionale
e  di  ciascun  componente  l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale.