Art. 26. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000 1. I commi 5 e 6 dell'Art. 7 della legge regionale n. 26 del 2000 sono sostituiti dai seguenti: «5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale determinano, d'intesa, il trattamento economico dei responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica. 6. Tale trattamento non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di area di coordinamento, per i responsabili degli uffici di gabinetto del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale, ed a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente la giunta regionale e di ciascun componente l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.