Art. 27.
     Transizione dall'attuale alla nuova struttura organizzativa

    1.  Il dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e
giuridici   assume  la  denominazione  di  direzione  generale  della
presidenza  e  mantiene le competenze in atto fino all'emanazione del
decreto di cui all'Art. 2, comma 2.
    2.  I  dipartimenti della giunta regionale esistenti alla data in
entrata  in  vigore della presente legge assumono la denominazione di
direzioni   generali   e   mantengono  le  competenze  in  atto  fino
all'approvazione della deliberazione di cui all'Art. 1, comma 2.
    3.  I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della
presente legge assumono la denominazione di direttori generali.
    4.  I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della
presente  legge  sono  confermati e il loro rapporto di lavoro con la
Regione e' regolato dai contratti in essere.
    5.  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  il  presidente della giunta regionale costituisce le
aree  di  coordinamento  all'interno  della  direzione generale della
presidenza e la giunta regionale costituisce le aree di coordinamento
all'interno delle altre strutture di massima dimensione.
    6.   Entro  i  successivi  trenta  giorni  i  direttori  generali
costituiscono   i  settori,  individuano  le  posizioni  dirigenziali
individuali e nominano i dirigenti responsabili di tutte le strutture
dirigenziali,  nonche'  delle  posizioni  individuali,  sulla base di
criteri determinati dalla giunta regionale.
    7. Le nomine di cui al comma 6 divengono efficaci a decorrere dal
1° gennaio 2004. Contestualmente all'efficacia di tali nomine cessano
gli  incarichi  dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge.