Art. 27. Transizione dall'attuale alla nuova struttura organizzativa 1. Il dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici assume la denominazione di direzione generale della presidenza e mantiene le competenze in atto fino all'emanazione del decreto di cui all'Art. 2, comma 2. 2. I dipartimenti della giunta regionale esistenti alla data in entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di direzioni generali e mantengono le competenze in atto fino all'approvazione della deliberazione di cui all'Art. 1, comma 2. 3. I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di direttori generali. 4. I coordinatori in carica alla data in entrata in vigore della presente legge sono confermati e il loro rapporto di lavoro con la Regione e' regolato dai contratti in essere. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale costituisce le aree di coordinamento all'interno della direzione generale della presidenza e la giunta regionale costituisce le aree di coordinamento all'interno delle altre strutture di massima dimensione. 6. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali costituiscono i settori, individuano le posizioni dirigenziali individuali e nominano i dirigenti responsabili di tutte le strutture dirigenziali, nonche' delle posizioni individuali, sulla base di criteri determinati dalla giunta regionale. 7. Le nomine di cui al comma 6 divengono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2004. Contestualmente all'efficacia di tali nomine cessano gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.