Art. 29. Controlli sugli atti normativi 1. Fino all'emanazione della disciplina sul procedimento di formazione degli atti normativi le proposte di legge ad iniziativa della giunta regionale e i regolamenti sono soggetti a: a) parere della struttura della direzione generale della presidenza competente in materia di produzione normativa in ordine alla legittimita', alla coerenza con l'ordinamento regionale e alla corretta redazione; b) parere della struttura della direzione generale della presidenza competente in materia di programmazione in ordine alla coerenza con le norme e gli atti della programmazione; c) parere della apposita struttura della direzione generale competente in materia di finanze e bilancio, in ordine alla compatibilita' finanziaria con gli equilibri complessivi della finanza regionale e con le politiche di bilancio; d) parere della apposita struttura della direzione generale competente in materia di personale in ordine alla compatibilita' con le norme sull'organizzazione e il personale regionale.