Art. 29.
                   Controlli sugli atti normativi
    1.  Fino  all'emanazione  della  disciplina  sul  procedimento di
formazione  degli  atti  normativi le proposte di legge ad iniziativa
della giunta regionale e i regolamenti sono soggetti a:
      a) parere   della  struttura  della  direzione  generale  della
presidenza  competente  in  materia di produzione normativa in ordine
alla  legittimita',  alla coerenza con l'ordinamento regionale e alla
corretta redazione;
      b) parere   della  struttura  della  direzione  generale  della
presidenza  competente  in  materia  di programmazione in ordine alla
coerenza con le norme e gli atti della programmazione;
      c) parere  della  apposita  struttura  della direzione generale
competente   in  materia  di  finanze  e  bilancio,  in  ordine  alla
compatibilita'   finanziaria  con  gli  equilibri  complessivi  della
finanza regionale e con le politiche di bilancio;
      d) parere  della  apposita  struttura  della direzione generale
competente  in materia di personale in ordine alla compatibilita' con
le norme sull'organizzazione e il personale regionale.